1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione.
2. I partiti politici approvano con atto pubblico il loro statuto, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data della loro approvazione.
3. La pubblicazione dello statuto ai sensi del comma 2 costituisce il requisito pregiudiziale per accedere alle forme di finanziamento pubblico previste dal capo III.
1. I cittadini hanno diritto di chiedere l'iscrizione a un partito politico, fatti salvi i divieti previsti dalla legislazione vigente, previo pagamento della quota annuale stabilita. La domanda di iscrizione s'intende accolta se non motivatamente respinta, entro tre mesi dalla data della sua presentazione, dagli organi competenti del partito politico previsti dal rispettivo statuto.
2. Non può essere negata l'iscrizione a un partito politico, né può essere determinata l'espulsione dallo stesso, per ragioni di ascendenza, sesso, razza, lingua, territorio di origine, religione, istruzione, situazione economica o condizione sociale.
1. Lo statuto di ogni partito politico indica:
a) un nome e un simbolo che identificano il partito politico in modo inequivoco;
b) i diritti e i doveri degli iscritti, le sanzioni erogabili nei loro confronti, nonché le procedure di ricorso da parte degli interessati di fronte all'organo interno di garanzia, che si pronuncia in via definitiva;
c) le competenze, la composizione, la durata in carica dei membri del partito politico e le modalità di funzionamento dell'organo interno di garanzia, in modo da assicurarne l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di direzione politica;
d) le competenze, la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo nazionale degli iscritti;
e) le competenze, la composizione e la durata degli organi direttivi, anche monocratici, nonché le modalità della loro elezione da parte dell'organo rappresentativo degli iscritti territorialmente competente;
f) le maggioranze richieste per le deliberazioni e per le elezioni interne;
g) le norme che garantiscono l'equilibrio fra i sessi nella composizione degli organi interni e nella designazione dei candidati alle cariche elettive;
h) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito politico, nonché le modalità per la loro pubblicità, garantendo che le elezioni alle cariche interne del partito e quelle che importino valutazioni su persone si svolgano rigorosamente a scrutinio segreto;
i) la rappresentanza delle minoranze negli organi deliberativi e di controllo del partito politico mediante sistemi di voto limitato, nonché le modalità della loro partecipazione alle risorse finanziarie di cui all'articolo 4;
l) l'articolazione territoriale del partito politico, nonché i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale e le relative procedure di ricorso;
m) le modalità di selezione delle candidature da presentare per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione.
1. Lo statuto di ogni partito politico disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'attività politica, ispirandosi ai princìpi del pluralismo e della proporzionalità tra organi centrali e
1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo.
2. Qualora i partiti politici scelgano di non promuovere elezioni primarie, i relativi statuti devono prevedere forme alternative di consultazione tra gli iscritti ai medesimi partiti. Il numero degli iscritti consultati non può in ogni caso essere inferiore all'1 per cento dei voti ottenuti dal partito politico nell'ultima consultazione elettorale di riferimento o, qualora si tratti della prima volta che il partito politico partecipa alle elezioni per il rinnovo dell'organo, allo 0,1 per cento dei voti validi espressi complessivamente nell'ultima consultazione elettorale di riferimento.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 2 comporta la non attribuzione dei rimborsi delle spese elettorali previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.
4. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.
5. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che prevede l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.
1. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto.
2. Gli statuti dei partiti politici determinano i criteri di ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra gli organi territoriali di ogni partito.
3. Gli statuti dei partiti politici assicurano pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature, anche tramite la previsione di quote minime o massime.
4. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali.
5. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
6. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la designazione di tali candidature, presentando i regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.
1. Gli statuti dei partiti politici determinano le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.
2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti ai partiti politici che risultano inseriti nella lista per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo e che sono sostenuti da una lista di presentatori nei termini previsti dagli statuti dei rispettivi partiti politici.
3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nella lista per il rinnovo degli organi di cui al comma 2 che ne fanno richiesta. Gli statuti dei partiti politici prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.
4. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una
1. Gli statuti dei partiti politici prevedono l'istituzione di un comitato dei garanti secondo modalità che assicurano la rappresentanza delle minoranze. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle coalizioni di partiti e di movimenti politici che partecipano alle elezioni primarie.
2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti adottano un apposito regolamento, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti preposto a vigilare sul rispetto del regolamento stesso.
1. L'accesso dei partiti politici ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:
«1. Ogni partito o movimento politico è tenuto a destinare una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere alla partecipazione attiva delle donne alla politica».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è inserito il seguente:
«3-bis. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per i partiti che scelgono di ricorrere alle elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo è maggiorato di una quota pari al 10 per cento».
1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale o alle fondazioni politico-culturali ad essi collegate di cui all'articolo 13.
1. Per concorrere al potenziamento e allo sviluppo dell'attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione e comunicazione
a) la denominazione e la sede legale della fondazione;
b) l'attribuzione della rappresentanza legale e i nominativi dei membri facenti parte della fondazione, con la previsione delle relative situazioni di incompatibilità;
c) le modalità di finanziamento e di rendicontazione;
d) la composizione e le procedure per l'elezione degli organi nonché le relative modalità di funzionamento.
3. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidente, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono ricoprire la carica di amministratore nelle fondazioni di cui al comma 1.
4. Le fondazioni politico-culturali, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità, sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta sulla base del controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime, nonché sul rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi statuti. La mancanza dei requisiti predetti, la presenza di irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile o il riscontro di eventuali incompatibilità comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco.
a) i proventi derivanti dalla destinazione volontaria della quota del 4 per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 12;
b) le eredità, i legati, le erogazioni liberali e le donazioni effettuati su apposito conto di deposito presso la Camera dei deputati. L'erogante, con dichiarazione indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, esprime la propria volontà di finanziamento e indica il nome della fondazione politico-culturale beneficiaria;
c) il conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti e dei movimenti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione politico-culturale;
d) le entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale o da specifiche iniziative promozionali;
e) i proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari;
f) i contributi pubblici eventualmente previsti per il finanziamento di specifici programmi culturali e di formazione realizzati nell'ambito dei fini statutari.