PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
STATUTO

Art. 1.
(Statuto).

      1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione.
      2. I partiti politici approvano con atto pubblico il loro statuto, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data della loro approvazione.
      3. La pubblicazione dello statuto ai sensi del comma 2 costituisce il requisito pregiudiziale per accedere alle forme di finanziamento pubblico previste dal capo III.

Art. 2.
(Iscrizione).

      1. I cittadini hanno diritto di chiedere l'iscrizione a un partito politico, fatti salvi i divieti previsti dalla legislazione vigente, previo pagamento della quota annuale stabilita. La domanda di iscrizione s'intende accolta se non motivatamente respinta, entro tre mesi dalla data della sua presentazione, dagli organi competenti del partito politico previsti dal rispettivo statuto.
      2. Non può essere negata l'iscrizione a un partito politico, né può essere determinata l'espulsione dallo stesso, per ragioni di ascendenza, sesso, razza, lingua, territorio di origine, religione, istruzione, situazione economica o condizione sociale.

 

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      3. Nei confronti del rigetto della domanda di iscrizione o di rinnovo è ammesso ricorso solo dinanzi all'organo di garanzia previsto dallo statuto del partito politico.
      4. Gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti in Italia possono iscriversi ai partiti politici già costituiti, ma non possono in ogni caso costituire la maggioranza degli iscritti o dei membri degli organi direttivi dei medesimi partiti.
      5. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente a più di un partito politico.
      6. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a cessare di essere iscritto ad un partito politico, né per qualunque motivo essere costretto a restarvi iscritto.
      7. La qualifica di iscritto a un partito politico è personale e intrasmissibile e non conferisce alcun diritto di natura patrimoniale.
      8. Lo statuto di ogni partito politico può prevedere anche forme di iscrizione per via telematica.

Art. 3.
(Princìpi).

      1. Lo statuto di ogni partito politico indica:

          a) un nome e un simbolo che identificano il partito politico in modo inequivoco;

          b) i diritti e i doveri degli iscritti, le sanzioni erogabili nei loro confronti, nonché le procedure di ricorso da parte degli interessati di fronte all'organo interno di garanzia, che si pronuncia in via definitiva;

          c) le competenze, la composizione, la durata in carica dei membri del partito politico e le modalità di funzionamento dell'organo interno di garanzia, in modo da assicurarne l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di direzione politica;

          d) le competenze, la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo nazionale degli iscritti;

 

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          e) le competenze, la composizione e la durata degli organi direttivi, anche monocratici, nonché le modalità della loro elezione da parte dell'organo rappresentativo degli iscritti territorialmente competente;

          f) le maggioranze richieste per le deliberazioni e per le elezioni interne;

          g) le norme che garantiscono l'equilibrio fra i sessi nella composizione degli organi interni e nella designazione dei candidati alle cariche elettive;

          h) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito politico, nonché le modalità per la loro pubblicità, garantendo che le elezioni alle cariche interne del partito e quelle che importino valutazioni su persone si svolgano rigorosamente a scrutinio segreto;

          i) la rappresentanza delle minoranze negli organi deliberativi e di controllo del partito politico mediante sistemi di voto limitato, nonché le modalità della loro partecipazione alle risorse finanziarie di cui all'articolo 4;

          l) l'articolazione territoriale del partito politico, nonché i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale e le relative procedure di ricorso;

          m) le modalità di selezione delle candidature da presentare per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione.

Art. 4.
(Risorse finanziarie).

      1. Lo statuto di ogni partito politico disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'attività politica, ispirandosi ai princìpi del pluralismo e della proporzionalità tra organi centrali e

 

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locali e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.

Capo II
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 5.
(Elezioni primarie).

      1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo.
      2. Qualora i partiti politici scelgano di non promuovere elezioni primarie, i relativi statuti devono prevedere forme alternative di consultazione tra gli iscritti ai medesimi partiti. Il numero degli iscritti consultati non può in ogni caso essere inferiore all'1 per cento dei voti ottenuti dal partito politico nell'ultima consultazione elettorale di riferimento o, qualora si tratti della prima volta che il partito politico partecipa alle elezioni per il rinnovo dell'organo, allo 0,1 per cento dei voti validi espressi complessivamente nell'ultima consultazione elettorale di riferimento.
      3. Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 2 comporta la non attribuzione dei rimborsi delle spese elettorali previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.
      4. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.
      5. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che prevede l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.

 

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      6. Gli statuti dei partiti politici possono porre come condizione per la partecipazione alle elezioni primarie il versamento di una somma da parte degli elettori.

Art. 6.
(Disciplina delle elezioni primarie).

      1. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto.
      2. Gli statuti dei partiti politici determinano i criteri di ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra gli organi territoriali di ogni partito.
      3. Gli statuti dei partiti politici assicurano pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature, anche tramite la previsione di quote minime o massime.
      4. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali.
      5. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
      6. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.

Art. 7.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

      1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la designazione di tali candidature, presentando i regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.

 

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      2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
      3. Le sedi di cui al comma 2 sono individuate tra quelle messe a disposizione dai partiti politici o, in mancanza, tra quelle delle amministrazioni pubbliche.
      4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche.
      5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.

Art. 8.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie ed esiti).

      1. Gli statuti dei partiti politici determinano le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.
      2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti ai partiti politici che risultano inseriti nella lista per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo e che sono sostenuti da una lista di presentatori nei termini previsti dagli statuti dei rispettivi partiti politici.
      3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nella lista per il rinnovo degli organi di cui al comma 2 che ne fanno richiesta. Gli statuti dei partiti politici prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.
      4. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una

 

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o più strutture del partito politico presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.
      5. Per ciascuna competizione per una carica monocratica è selezionato l'aspirante candidato o candidata che ottiene il numero più alto di voti.
      6. In caso di elezione di più candidati ai fini della composizione delle liste, è stabilita una graduatoria e sono selezionati i candidati o le candidate che hanno ottenuto più voti. Le graduatorie possono essere modificate ai fini esclusivi del rispetto di eventuali quote di genere, che comunque non possono mai comportare una penalizzazione della posizione in graduatoria di esponenti del genere sotto-rappresentato.
      7. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato o selezionata subentra il primo o la prima dei non eletti.
      8. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 9. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito politico che ha promosso le elezioni primarie.
      9. I partiti politici possono rifiutare, ove previsto nei rispettivi statuti, le candidature di elettori e di elettrici che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

Art. 9.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

      1. Gli statuti dei partiti politici prevedono l'istituzione di un comitato dei garanti secondo modalità che assicurano la rappresentanza delle minoranze. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui agli articoli 5, comma 5, e 6, comma 6.

 

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      2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali che possono essere localizzati in strutture o in edifici individuati dalle amministrazioni comunali.
      3. Il comitato dei garanti procede, altresì, alla definizione di una lista di nomi di candidati e di candidate sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri determinati dagli statuti dei partiti politici. Ciascun elettore e ciascuna elettrice ha il diritto di votare per un solo candidato tra i nomi che compongono la lista.
      4. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti politici richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
      5. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante per assistervi.
      6. I risultati dello spoglio effettuato ai sensi del comma 5 sono trasmessi all'ufficio elettorale competente insieme a una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.
      7. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 10.
(Norme sulle coalizioni).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle coalizioni di partiti e di movimenti politici che partecipano alle elezioni primarie.
      2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti adottano un apposito regolamento, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti preposto a vigilare sul rispetto del regolamento stesso.

 

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Capo III
FINANZIAMENTO

Art. 11.
(Vincoli ai rimborsi elettorali).

      1. L'accesso dei partiti politici ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni partito o movimento politico è tenuto a destinare una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere alla partecipazione attiva delle donne alla politica».

      3. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è inserito il seguente:

      «3-bis. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per i partiti che scelgono di ricorrere alle elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo è maggiorato di una quota pari al 10 per cento».

Art. 12.
(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale o alle fondazioni politico-culturali ad essi collegate di cui all'articolo 13.

 

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      2. La destinazione volontaria del 4 per mille dell'IRPEF avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti politici aventi diritto, nonché delle relative fondazioni politico-culturali, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la quota dell'imposta. Il contribuente riceve copia dell'avvenuta destinazione della quota del 4 per mille dell'IRPEF.
      3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti politici e alle singole formazioni politico-culturali in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
      4. La somma degli importi versati dai singoli contribuenti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal comma 3, è sottratta in pari misura dalla quota del fondo per il rimborso delle spese elettorali assegnato ai partiti ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando il rispetto della riservatezza delle indicazioni preferenziali dei contribuenti nonché la semplificazione degli adempimenti a loro carico.
      6. Il regolamento di cui al comma 5 detta, altresì, le necessarie disposizioni tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al comma 2.

Art. 13.
(Fondazioni politico-culturali).

      1. Per concorrere al potenziamento e allo sviluppo dell'attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione e comunicazione

 

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culturale e politica, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, i partiti e i movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale possono costituire fondazioni politico-culturali disciplinate ai sensi del presente articolo.
      2. Le fondazioni politico-culturali sono costituite con atto pubblico del quale fa parte integrante anche uno statuto, che deve espressamente contenere:

          a) la denominazione e la sede legale della fondazione;

          b) l'attribuzione della rappresentanza legale e i nominativi dei membri facenti parte della fondazione, con la previsione delle relative situazioni di incompatibilità;

          c) le modalità di finanziamento e di rendicontazione;

          d) la composizione e le procedure per l'elezione degli organi nonché le relative modalità di funzionamento.

      3. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidente, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono ricoprire la carica di amministratore nelle fondazioni di cui al comma 1.
      4. Le fondazioni politico-culturali, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità, sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta sulla base del controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime, nonché sul rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi statuti. La mancanza dei requisiti predetti, la presenza di irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile o il riscontro di eventuali incompatibilità comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco.

 

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      5. Le fondazioni politico-culturali non possono concorrere all'attività dei partiti e dei movimenti politici mediante trasferimenti finanziari.
      6. Le fondazioni politico-culturali possono concorrere all'attività dei partiti politici unicamente mediante prestazione di beni e di servizi, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. I trasferimenti sono evidenziati in capitoli separati nei bilanci dei partiti, dei movimenti politici e delle fondazioni stesse.
      7. Lo statuto delle fondazioni politico-culturali può prevedere, tra le fonti di approvvigionamento finanziario necessarie al loro funzionamento:

          a) i proventi derivanti dalla destinazione volontaria della quota del 4 per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 12;

          b) le eredità, i legati, le erogazioni liberali e le donazioni effettuati su apposito conto di deposito presso la Camera dei deputati. L'erogante, con dichiarazione indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, esprime la propria volontà di finanziamento e indica il nome della fondazione politico-culturale beneficiaria;

          c) il conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti e dei movimenti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione politico-culturale;

          d) le entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale o da specifiche iniziative promozionali;

          e) i proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari;

          f) i contributi pubblici eventualmente previsti per il finanziamento di specifici programmi culturali e di formazione realizzati nell'ambito dei fini statutari.